
Varato il Decreto Cura Italia. Emergenza Covid 19
È stato approvato poco fa dal Consiglio dei Ministri l'atteso decreto-legge, battezzato "Cura Italia", contenente misure di sostegno economico per imprese, lavoratori autonomi e famiglie, in conseguenza all'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19.
PROFESSIONISTI - CO.CO.CO - INDENNITÀ UNA TANTUM |
indennità di 600 euro a favore dei liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata. Anche per quelli che svolgono l’attività favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. L’indennità è erogata previa domanda all’INPS |
TERZO SETTORE |
Slitta dal 30 giugno al 31 ottobre 2020 il termine per gli enti no profit di adeguare i propri statuti alla riforma del Terzo Settore |
FONDO di GARANZIA PMI |
Per la durata di 9 mesi:
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MUTUI PRIMA CASA - PARTITE IVA |
Disposta la sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa per le partite Iva, compresi lavoratori autonomi e professionisti. La misura - che resterà in vigore per 9 mesi - è peraltro subordinata alla presentazione di una autocertificazione con la quale si attesta di aver perso, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all'ultimo trimestre 2019 |
CESSIONE di CREDITI DETERIORATI - INCENTIVI FISCALI |
La norma, in particolare, prevede la possibilità di trasformare in credito d’imposta una quota di attività per imposte anticipate (DTA) riferite a determinati componenti, per un ammontare proporzionale al valore dei crediti deteriorati che vengono ceduti a terzi |
CREDITO all'ESPORTAZIONE |
Si introducono misure finalizzate ad accelerare la procedura di rilascio della garanzia dello Stato |
MICROIMPRESE E PMI - CREDITO |
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IMPRESE TURISTICO RICETTIVE, AGENZIE VIAGGI e TOUR OPERATOR -
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Sospensione sino al 30 aprile 2020 dei i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. Vale anche per
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SCADENZE di LUNEDÌ 16 MARZO |
Tutti gli adempimenti e versamenti fiscali in scadenza oggi, 16 marzo, sono sospesi per tutti i contribuenti. Per i soggetti con ricavi superiori a 2 milioni la scadenza è rinviata a venerdì 20 marzo, mentre per gli altri al 31 maggio. |
SOSPENSIONI GENERALIZZATE |
Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia sono sospesi gli adempimenti tributari che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020:
Dichiarazione annuale Iva Pertanto è rinviata anche la presentazione della dichiarazione annuale Iva. |
RITENUTE d'ACCONTO |
Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia, con ricavi o compensi non superiori a 400mila nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto |
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ed ASSISTENZIALI |
I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020. |
PREMIO ai LAVORATORI DIPENDENT |
Ai titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a 40mila euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese. |
SANIFICAZIONE AMBIENTI di LAVORO - CREDITO d'IMPOSTA |
Introdotto un credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro pari al 50% delle spese sostenute |
NEGOZI e BOTTEGHE - CREDITO d'IMPOSTA |
Introdotto inoltre un credito d'imposta a favore degli esercenti attività d'impresa che esercitano in locali in locazione pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. |
ACCERTAMENTI - SOSPENSIONI |
Vengono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di:
I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Slitta al 31 maggio 2020 il termine di versamento del 28 febbraio 2020, relativo alla “rottamazione-ter” e al “saldo e stralcio”.
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MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO |
FIS e CIG in deroga E’ prevista la possibilità, per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, di richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario per un periodo massimo di nove settimane. Il predetto trattamento è concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS. CONGEDO FAMILIARE I genitori lavoratori dipendenti del settore privato e i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata possono fruire, per i figli di età non superiore a 12 anni, di uno specifico congedo per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, con corresponsione di una indennità pari al 50 per cento della retribuzione o di 1/365 del reddito. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed è commisurata al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita per legge. La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad uno solo dei genitori per nucleo familiare, a condizione che non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o in modalità di lavoro agile. PERMESSI 104 La disposizione prevede la possibilità di incrementare fino ad ulteriori dodici giornate il numero dei giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa limitatamente alle mensilità di marzo e aprile 2020. PERIODO DI QUARANTENA Per i lavoratori del settore privato viene equiparato il periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dovuto a COVID-19, ai periodi di malattia, ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e detto periodo non è computabile ai fini del periodo di comporto. |